Gli Scenari Standard STS-01 STS-02 e le operazioni con droni

Gli Scenari Standard STS-01 STS-02

Gli scenari standard europei (UE-STS), sono definiti da EASA per consentire agli operatori/piloti di droni – in possesso delle certificazioni “Specific” – di operare secondo una serie di condizioni predefinite denominate appunto Scenari Standard.

Fare rientrare le operazioni di volo con droni in questi Scenari Standard STS-01 STS-02 è vantaggioso perché evita ai piloti di droni di dovere ricorrere alla metodologia SORA per l’analisi dei rischi e la mitigazione delle operazioni di volo.

SORA sta per “Specific Operations Risk Assessment”. È una metodologia creata da JARUS (Joint Authorities Rulemaking on Unmanned Systems) che stabilisce la procedura per creare, valutare e condurre in sicurezza un’operazione con un drone, analizzando la natura di tutte le minacce associate ad un determinato rischio, il suo design e le proposte di mitigazione per un’operazione specifica di UAS.

L’adozione degli Scenari Standard STS-01 STS-02 è stata una scelta dall’Unione Europea per soddisfare i requisiti dell’articolo 11, che valuta i rischi e approva un’operazione per la cosiddetta Categoria Specifica.

In poche parole gli Scenari Standard STS-01 STS-02 sono delle semplificazioni operative per gli operatori/piloti di droni che devono eseguire voli sia in scenari urbani che in quelli extraurbani.

Gli Scenari Standard STS-01 STS-02 prevedono, ma non solo, il tipo di drone, la sua velocità di volo, l’altezza dal suolo, la distanza del drone dal pilota remoto, il tipo di area a terra e il tipo di spazio aereo dove si svolgono le operazioni di volo. Tutto questo è stato pensato e progettato per ridurre al minimo i rischi per le persone e i mezzi in aria e a terra.   



Infatti non tutte le operazioni di volo con droni sono caratterizzate dallo stesso livello di rischio: per esempio, operazioni svolte con droni molto pesanti, di grandi dimensioni e che si svolgono in ambito urbano, sono caratterizzate da un livello di rischio maggiore rispetto ad operazioni con droni piccoli e molto leggeri, per questa ragione i droni sono suddivisi in classi.


SCENARI STANDARD STS-01 STS-02

In Italia, nell’ambito della categoria Specific sono stati definiti due scenari standard:

  • IT STS-01 (volo in ambito urbano in VLOS)
  • IT STS-02 (volo in scenario extraurbano, BVLOS)

N.B.

  1. Solo se le operazioni di volo rientrano in uno di questi due scenari, ll’operatore/pilota di droni, può volare senza dover effettuare l’analisi dei rischi.
  2. VLOS è l’acronimo inglese di Visual Line Of Sight, indica la condizione di volo a vista, ossia quella in cui il drone è visibile a occhio dal pilota che lo guida in remoto.
  3. BVLOS è l’acronimo inglese di Beyond Visual Line Of Sight, indica la modalità di conduzione del drone da parte del pilota, in condizioni nelle quali il drone non è sempre visibile da parte del pilota, ovvero è fuori dal suo campo visivo.
  4. Al fine di operare negli Scenari Standard STS-01 STS-02, l’operatore/pilota di droni deve effettuare l’upload delle relative dichiarazioni sul portale D-flight.

SCENARI STANDARD STS-01

Lo scenario standard STS-01 – introduce la classe C5 per i droni – è definito come:

“Lo scenario standard 1 STS-01, comprende le operazioni effettuate entro la distanza di visibilità VLOS, ad un’altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente popolato, utilizzando un UAS di classe CE C5″. (Fonte: Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/639)

La classe C5 consente di sorvolare un’aera urbana popolata, purché il pilota sia in possesso dell’attestato (patentino droni) A2 e che il drone sia dotato del sistema di identificazione remota diretta (transponder).

Lo Scenario Standard STS 01 introduce anche i limiti dell’area buffer per mitigare i rischi a terra:

ALTEZZA MASSIMA DAL SUOLOAREA DI BUFFER MINIMA
30 mt.10 mt.
60 mt.15 mt.
90 mt.20 mt.
120 mt.25 mt.

(Fonte: Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/639)


SCENARI STANDARD STS-02

Lo scenario standard STS-02 – introduce la classe C6 per i droni – è definito come:

“Lo scenario standard 2  STS-02 comprende le operazioni che potrebbero essere effettuate oltre la distanza di visibilità BVLOS, con l’aeromobile senza equipaggio a una distanza non superiore a 2 km dal pilota remoto e in presenza di osservatori dello spazio aereo, a un’altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato e utilizzando un UAS di classe CE C6″. (Fonte: Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/639)

Lo Scenario Standard STS 02 introduce diversi limiti dell’Area buffer contro i rischi a terra che vengono suddivisi riguardo anche al “MTOM”.

MTOM, è un acronimo che sta per “Maximum Take Off Mass“, indica la massa massima dal decollo del drone (APR) in configurazione operativa, cioè il peso effettivo del drone al decollo, corrispondente alla somma del peso del velivolo, della batteria, delle eliche e degli eventuali ulteriori accessori presenti (trasponder, para eliche, card micro sd, terminatore di volo, etc).

ALTEZZA MASSIMA DAL SUOLOMTOW <= 10 KG – Area di Buffer Minima
MTOW > 10 KGArea di Buffer Minima
30 mt.10 mt.20 mt.
60 mt.15 mt.30 mt.
90 mt.20 mt.45 mt.
120 mt.25 mt.60 mt.

(Fonte: Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/639)

Inoltre è importante sottolineare che un drone di classe C6, dovrà avere un dispositivo per la terminazione del volo. In assenza di un osservatore dello spazio aereo, la distanza massima raggiungibile sarà limitata a 1 km. Il pilota ovviamente dovrà essere in possesso dell’attestato pilota categoria A2.

N.B. La traduzione del documento che segue, riguardante la descrizione dettagliata degli Scenari Standard STS-01 STS-02 in lingua italiana è quella presente sul sito di riferimento EASA pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea: https://eur-lex.europa.eu e non costituisce né sostituisce il testo normativo originale. La consultazione di questo documento solleva l’autore da qualsiasi responsabilità circa possibili errori di traduzione.

SCENARI STANDARD STS-01

Fonte originale in inglese presente sul sito ENAC: LG–2020/001-NAV – Allegato A.1 – Scenario Standard IT-STS-01

APPENDICE 1

per gli scenari standard a sostegno della dichiarazione

CAPO I

STS-01 — VLOS al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente popolato

UAS.STS-01.010 Disposizioni generali

 

1)

Durante il volo, l’aeromobile senza equipaggio deve essere mantenuto entro una distanza di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adattata secondo le caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne.
 

2)

Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 m da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 m, l’altezza massima dell’operazione UAS può essere aumentata fino a 15 m al di sopra dell’altezza dell’ostacolo, su richiesta dell’entità responsabile dello stesso.
 

3)

L’altezza massima del volume delle operazioni non deve superare i 30 m al di sopra dell’altezza massima consentita nei punti 1 e 2.
 

4)

Durante il volo, l’aeromobile senza equipaggio non deve trasportare merci pericolose.

UAS.STS-01.020 Operazioni UAS in STS-01

 

1)

Le operazioni UAS in STS-01 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

essere effettuate mantenendo l’aeromobile senza equipaggio in VLOS in ogni momento;

b)

essere effettuate in conformità al manuale delle operazioni di cui al punto 1 del punto UAS.STS-01.030;

c)

essere effettuate al di sopra un’area di terra controllata comprendente:

i)

per le operazioni di aeromobili senza equipaggio a volo libero:

A)

l’area della geografia di volo;

B)

l’area di contingenza, i cui limiti esterni devono trovarsi almeno 10 m oltre i limiti dell’area della geografia di volo; e

C)

il buffer contro i rischi a terra, che deve coprire una distanza oltre i limiti esterni dell’area di contingenza e rispettare almeno i seguenti parametri:

 

Distanza minima che il buffer contro i rischi a terra deve coprire per gli aeromobili senza equipaggio a volo libero

Altezza massima dal suolo

con una MTOM fino a 10 kg

con una MTOM superiore a 10 kg

30 m

10 m

20 m

60 m

15 m

30 m

90 m

20 m

45 m

120 m

25 m

60 m

ii)

per le operazioni di aeromobili senza equipaggio a volo vincolato, un raggio pari alla lunghezza del cavo più 5 m, il cui centro è nel punto in cui il cavo è fissato sulla superficie terrestre;

d)

essere effettuate ad una velocità al suolo inferiore a 5 m/s nel caso degli aeromobili senza equipaggio a volo libero;

e)

essere effettuate da un pilota remoto che sia:

i)

titolare di un certificato di conoscenza teorica di pilota remoto in conformità all’allegato A del presente capo per le operazioni in scenari standard, rilasciato dall’autorità competente o da un’entità designata dall’autorità competente di uno Stato membro;

ii)

titolare di un accreditamento che attesti il completamento dell’addestramento pratico STS-01, in conformità all’allegato A del presente capo e rilasciato da:

A)

un’entità che ha dichiarato la propria conformità ai requisiti di cui all’appendice 3 ed è riconosciuta dall’autorità competente di uno Stato membro; o

B)

un operatore UAS che ha dichiarato all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione la propria conformità all’STS-01 nonché ai requisiti di cui all’appendice 3; e

f)

essere effettuate con un aeromobile senza equipaggio contrassegnato come appartenente alla classe C5, che soddisfa i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 16 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945, ed è utilizzato con un sistema attivo e aggiornato di identificazione remota diretta.

 

2)

Il pilota remoto ottiene il certificato di conoscenza teorica per le operazioni in scenari standard dopo:

a)

aver completato un corso di formazione online e aver superato l’esame di conoscenza teorica online di cui al punto 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020; e

b)

aver superato un ulteriore esame di conoscenza teorica, organizzato dall’autorità competente o da un’entità designata dall’autorità competente di uno Stato membro, in conformità all’allegato A del presente capo.

 

3)

Tale certificato è valido per un periodo di cinque anni. Il suo rinnovo, entro il relativo periodo di validità, è soggetto a una delle seguenti condizioni:

a)

la dimostrazione delle competenze in conformità al punto 2;

b)

il completamento di una formazione di aggiornamento riguardante gli argomenti di conoscenza teorica di cui al punto 2, fornita dall’autorità competente o da un’entità designata dall’autorità competente.

 

4)

Al fine di rinnovare il certificato alla sua scadenza, il pilota remoto deve rispettare le condizioni di cui al punto 2.

UAS.STS-01.030 Responsabilità dell’operatore UAS

Oltre alle responsabilità di cui al punto UAS.SPEC.050, l’operatore UAS deve:

1)

elaborare un manuale delle operazioni che comprenda gli elementi definiti nell’appendice 5;

2)

definire il volume delle operazioni e il buffer contro i rischi a terra per le operazioni previste, inclusa l’area di terra controllata che copre le proiezioni sulla superficie terrestre all’interno sia del volume che del buffer;

3)

garantire l’adeguatezza delle procedure di contingenza e di emergenza attraverso una delle seguenti modalità:

a)

prove in volo dedicate;

b)

simulazioni, purché la rappresentatività del mezzo di simulazione sia adeguata allo scopo perseguito;

4)

predisporre un efficace piano di risposta alle emergenze (emergency response plan, ERP), che sia appropriato all’operazione e includa almeno:

a)

il piano volto a limitare eventuali effetti dovuti all’aggravamento della situazione di emergenza;

b)

le condizioni per allertare le autorità competenti e le organizzazioni pertinenti;

c)

i criteri di individuazione di una situazione di emergenza;

d)

una definizione chiara dei compiti dei piloti remoti e di qualsiasi altro membro del personale incaricato dei compiti essenziali per l’operazione UAS;

5)

garantire che il livello di prestazioni per qualunque servizio prestato da fornitori esterni e necessario alla sicurezza del volo sia adeguato all’operazione prevista;

6)

definire l’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra l’operatore e i fornitori esterni di servizi, se del caso;

7)

caricare informazioni aggiornate nel sistema di geo-consapevolezza, se tale funzione è installata sull’UAS, quando richiesto dalla zona geografica dell’UAS per il luogo in cui è prevista l’operazione;

8)

garantire che, prima dell’avvio dell’operazione, l’area di terra controllata sia attiva ed efficace e rispetti la distanza minima di cui al punto 1, lettera c), punto i), lettera C), del punto UAS.STS-01.020, e che, ove necessario, sia stato stabilito il coordinamento con le autorità appropriate;

9)

garantire che, prima dell’avvio dell’operazione, tutte le persone presenti nell’area di terra controllata:

a)

siano state informate dei rischi dell’operazione;

b)

abbiano ricevuto istruzioni o una formazione, a seconda dei casi, in merito alle precauzioni e misure di sicurezza istituite dall’operatore UAS per la loro protezione; e

c)

abbiano esplicitamente acconsentito a partecipare all’operazione;

10)

garantire che:

a)

l’UAS sia accompagnato dalla corrispondente dichiarazione UE di conformità, che riporta il riferimento alla classe C5 o il riferimento alla classe C3 e al kit di accessori; e

b)

sugli aeromobili senza equipaggio o sul kit di accessori sia apposta l’etichetta di identificazione della classe C5.

UAS.STS-01.040 Responsabilità del pilota remoto

Oltre alle responsabilità di cui al punto UAS.SPEC.060, il pilota remoto:

1)

prima di avviare un’operazione UAS, deve verificare che il mezzo di terminazione del volo dell’aeromobile senza equipaggio sia operativo e controllare che l’identificazione remota diretta sia attiva e aggiornata;

2)

durante il volo:

a)

deve mantenere l’aeromobile senza equipaggio in VLOS ed effettuare una scansione costante e completa dello spazio aereo circostante l’aeromobile senza equipaggio, al fine di prevenire qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio. Il pilota remoto deve interrompere il volo se l’operazione rappresenta un rischio per gli altri aeromobili, le persone, gli animali, l’ambiente o la proprietà;

b)

ai fini della lettera a), può essere assistito da un osservatore dell’aeromobile senza equipaggio. In tal caso, tra il pilota remoto e l’osservatore dell’aeromobile senza equipaggio deve essere stabilita una comunicazione chiara ed efficace;

c)

deve essere in grado di mantenere il controllo dell’aeromobile senza equipaggio, salvo in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo (C2);

d)

deve utilizzare un solo aeromobile senza equipaggio alla volta;

e)

non deve utilizzare l’aeromobile senza equipaggio da un veicolo in movimento;

f)

non deve cedere il controllo dell’aeromobile senza equipaggio ad un’altra unità di comando;

g)

deve applicare le procedure di contingenza definite dall’operatore UAS per le situazioni anomale, anche nel caso in cui il pilota remoto abbia motivo di ritenere che l’aeromobile senza equipaggio possa superare i limiti della geografia di volo; e

h)

deve applicare le procedure di emergenza definite dall’operatore UAS per le situazioni di emergenza, compresa l’attivazione del mezzo di terminazione del volo nel caso in cui il pilota remoto abbia motivo di ritenere che l’aeromobile senza equipaggio possa superare i limiti del volume delle operazioni.


SCENARI STANDARD STS-02

Fonte originale in inglese presente sul sito ENAC: LG–2020/001-NAV – Allegato A.2 – Scenario Standard IT-STS-02

CAPO II

STS-02 — BVLOS con osservatori dello spazio aereo al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato

UAS.STS-02.010 Disposizioni generali

 

1)

Durante il volo, l’aeromobile senza equipaggio deve essere mantenuto entro una distanza di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adattata secondo le caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne.
 

2)

Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 m da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 m, l’altezza massima dell’operazione UAS può essere aumentata fino a 15 m al di sopra dell’altezza dell’ostacolo, su richiesta dell’entità responsabile dello stesso.
 

3)

L’altezza massima del volume delle operazioni non deve superare i 30 m al di sopra dell’altezza massima consentita nei punti 1 e 2.
 

4)

Durante il volo, l’aeromobile senza equipaggio non deve trasportare merci pericolose.

UAS.STS-02.020 Operazioni UAS in STS-02

Le operazioni UAS in STS-02 devono essere effettuate:

1)

in conformità al manuale delle operazioni di cui al punto 1 del punto UAS.STS-02.030;

2)

al di sopra di un’area di terra controllata, interamente situata in un ambiente scarsamente popolato e comprendente:

a)

l’area della geografia di volo;

b)

l’area di contingenza, i cui limiti esterni devono trovarsi almeno 10 m oltre i limiti dell’area della geografia di volo;

c)

un buffer contro i rischi a terra che copra una distanza pari almeno alla distanza che con ogni probabilità l’aeromobile senza equipaggio percorrerà dopo l’attivazione del mezzo di terminazione del volo specificato dal fabbricante dell’UAS nelle istruzioni da lui fornite, tenendo conto delle condizioni operative entro le limitazioni specificate dal fabbricante dell’UAS;

3)

in un’area in cui la visibilità in volo minima sia superiore a 5 km;

4)

con l’aeromobile senza equipaggio in vista del pilota remoto durante il lancio e il recupero dell’aeromobile stesso, a meno che il recupero non sia il risultato di una terminazione del volo in emergenza;

5)

in assenza di un osservatore dello spazio aereo durante l’operazione, con l’aeromobile senza equipaggio entro un raggio di 1 km dal pilota remoto, seguendo una traiettoria pre-programmata quando l’aeromobile senza equipaggio non è in VLOS del pilota remoto;

6)

se sono presenti uno o più osservatori dello spazio aereo durante l’operazione, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a)

gli osservatori dello spazio aereo sono posizionati in maniera tale da consentire un’adeguata copertura del volume delle operazioni e dello spazio aereo circostante con la visibilità in volo minima di cui al punto 3;

b)

l’aeromobile senza equipaggio viene fatto funzionare a una distanza non superiore a 2 km dal pilota remoto;

c)

l’aeromobile senza equipaggio viene fatto funzionare a una distanza non superiore a 1 km dall’osservatore dello spazio aereo più vicino all’aeromobile stesso;

d)

la distanza tra gli osservatori dello spazio aereo e il pilota remoto non è superiore a 1 km;

e)

sono disponibili mezzi di comunicazione validi ed efficaci per le comunicazioni tra il pilota remoto e gli osservatori dello spazio aereo;

7)

da un pilota remoto che sia titolare di:

a)

un certificato di conoscenza teorica di pilota remoto per le operazioni in scenari standard, rilasciato dall’autorità competente o da un’entità designata dall’autorità competente di uno Stato membro;

b)

un accreditamento che attesti il completamento dell’addestramento pratico STS-02, in conformità all’allegato A del presente capo e rilasciato da:

A)

un’entità che ha dichiarato la propria conformità ai requisiti di cui all’appendice 3 ed è riconosciuta dall’autorità competente di uno Stato membro; o

B)

un operatore UAS che ha dichiarato all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione la propria conformità all’STS-02 nonché ai requisiti di cui all’appendice 3;

8)

con aeromobili senza equipaggio che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a)

essere contrassegnati come appartenenti alla classe C6 e soddisfare i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 17 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945;

b)

essere utilizzati con un sistema attivo volto ad impedire che gli aeromobili senza equipaggio violino la geografia di volo;

c)

essere utilizzati con un sistema attivo e aggiornato di identificazione remota diretta.

9)

Il pilota remoto ottiene il certificato di conoscenza teorica per le operazioni in scenari standard dopo:

a)

aver completato un corso di formazione online e aver superato l’esame di conoscenza teorica online di cui al punto 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020; e

b)

aver superato un ulteriore esame di conoscenza teorica, organizzato dall’autorità competente o da un’entità designata dall’autorità competente di uno Stato membro, in conformità all’allegato A del presente capo.

10)

Tale certificato è valido per un periodo di cinque anni. Il suo rinnovo, entro il relativo periodo di validità, è soggetto a una delle seguenti condizioni:

a)

la dimostrazione delle competenze in conformità al punto 9;

b)

il completamento di una formazione di aggiornamento riguardante gli argomenti di conoscenza teorica di cui al punto 9, fornita dall’autorità competente o da un’entità designata dall’autorità competente;

11)

Al fine di rinnovare il certificato alla sua scadenza, il pilota remoto deve rispettare le condizioni di cui al punto 9.

UAS.STS-02.030 Responsabilità dell’operatore UAS

Oltre alle responsabilità di cui al punto UAS.SPEC.050, l’operatore UAS deve:

1)

elaborare un manuale delle operazioni che comprenda gli elementi definiti nell’appendice 5;

2)

definire il volume delle operazioni e il buffer contro i rischi a terra per le operazioni previste, inclusa l’area di terra controllata che copre le proiezioni sulla superficie terrestre sia del volume che del buffer;

3)

garantire l’adeguatezza delle procedure di contingenza e di emergenza attraverso una delle seguenti modalità:

a)

prove in volo dedicate;

b)

simulazioni, purché la rappresentatività del mezzo di simulazione sia adeguata allo scopo perseguito;

4)

predisporre un efficace piano di risposta alle emergenze (ERP), che sia appropriato all’operazione e includa almeno:

a)

il piano volto a limitare gli effetti dovuti all’aggravamento della situazione di emergenza;

b)

le condizioni per allertare le autorità competenti e le organizzazioni pertinenti;

c)

i criteri di individuazione di una situazione di emergenza;

d)

una definizione chiara dei compiti dei piloti remoti e di qualsiasi altro membro del personale incaricato dei compiti essenziali per l’operazione UAS;

5)

garantire che il livello di prestazioni per qualunque servizio prestato da fornitori esterni e necessario alla sicurezza del volo sia adeguato all’operazione prevista;

6)

definire l’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra l’operatore e i fornitori esterni di servizi, se del caso;

7)

caricare informazioni aggiornate nel sistema di geo-consapevolezza, se tale funzione è installata sull’UAS, quando richiesto dalla zona geografica dell’UAS per il luogo in cui è prevista l’operazione;

8)

garantire che, prima dell’avvio dell’operazione, siano state adottate tutte le opportune misure per ridurre il rischio di intrusione di persone non coinvolte nell’area di terra controllata, nel rispetto della distanza minima di cui al punto 2 del punto UAS.STS-02.020, e che, ove necessario, sia stato stabilito il coordinamento con le autorità appropriate;

9)

garantire che, prima dell’avvio dell’operazione, tutte le persone presenti nell’area di terra controllata:

a)

siano state informate dei rischi dell’operazione;

b)

abbiano ricevuto istruzioni e, se del caso, una formazione in merito alle precauzioni e alle misure di sicurezza istituite dall’operatore UAS per la loro protezione; e

c)

abbiano esplicitamente acconsentito a partecipare all’operazione;

10)

prima dell’avvio dell’operazione, se sono impiegati osservatori dello spazio aereo:

a)

garantire il corretto posizionamento e numero di osservatori dello spazio aereo lungo la traiettoria del volo previsto;

b)

verificare:

i)

che la visibilità e la distanza programmata dell’osservatore dello spazio aereo si situino entro limiti accettabili, quali definiti nel manuale delle operazioni;

ii)

che non vi siano potenziali ostruzioni del terreno per ciascun osservatore dello spazio aereo;

iii)

che non vi siano spazi vuoti tra le zone coperte da ciascuno degli osservatori dello spazio aereo;

iv)

che sia stata stabilita una comunicazione efficace con ciascun osservatore dello spazio aereo;

v)

qualora gli osservatori dello spazio aereo utilizzino mezzi per determinare la posizione dell’aeromobile senza equipaggio, che tali mezzi siano funzionanti ed efficaci;

c)

garantire che gli osservatori dello spazio aereo abbiano ricevuto istruzioni in merito alla traiettoria prevista dell’aeromobile senza equipaggio e alla tempistica associata;

11)

garantire che:

a)

l’UAS sia accompagnato dalla corrispondente dichiarazione UE di conformità, che riporta il riferimento alla classe C6;

b)

sugli aeromobili senza equipaggio sia apposta l’etichetta di identificazione della classe C6.

UAS.STS-02.040 Responsabilità del pilota remoto

Oltre alle responsabilità di cui al punto UAS.SPEC.060, il pilota remoto:

1)

prima di avviare un’operazione UAS:

a)

deve stabilire il volume di volo programmabile dell’aeromobile senza equipaggio, per mantenerlo all’interno della geografia di volo;

b)

deve verificare che il mezzo di terminazione del volo e la funzionalità del volume programmabile delle operazioni dell’aeromobile senza equipaggio siano operativi e verificare che il sistema di identificazione remota diretta sia attivo e aggiornato;

2)

durante il volo:

a)

a meno che non sia coadiuvato da osservatori dello spazio aereo, deve effettuare una scansione costante e completa dello spazio aereo circostante l’aeromobile senza equipaggio, al fine di prevenire qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio. Il pilota remoto deve interrompere il volo se l’operazione rappresenta un rischio per gli altri aeromobili, le persone, gli animali, l’ambiente o la proprietà;

b)

deve essere in grado di mantenere il controllo dell’aeromobile senza equipaggio, salvo in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo (C2);

c)

deve utilizzare un solo aeromobile senza equipaggio alla volta;

d)

non deve utilizzare l’aeromobile senza equipaggio da un veicolo in movimento;

e)

non deve cedere il controllo dell’aeromobile senza equipaggio ad un’altra unità di comando;

f)

deve informare tempestivamente gli osservatori dello spazio aereo, se presenti, in merito a eventuali deviazioni dell’aeromobile senza equipaggio dalla traiettoria prevista e alla tempistica associata;

g)

deve applicare le procedure di contingenza definite dall’operatore UAS per le situazioni anomale, anche nel caso in cui il pilota remoto abbia motivo di ritenere che l’aeromobile senza equipaggio possa superare i limiti della geografia di volo;

h)

deve applicare le procedure di emergenza definite dall’operatore UAS per le situazioni di emergenza, compresa l’attivazione del mezzo di terminazione del volo nel caso in cui il pilota remoto abbia motivo di ritenere che l’aeromobile senza equipaggio possa superare i limiti del volume operativo.

UAS.STS-02.050 Responsabilità dell’osservatore dello spazio aereo

L’osservatore dello spazio aereo deve:

1)

effettuare una scansione costante e completa dello spazio aereo circostante l’aeromobile senza equipaggio, al fine di individuare qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio;

2)

mantenere la consapevolezza della posizione dell’aeromobile senza equipaggio attraverso l’osservazione diretta dello spazio aereo o mediante assistenza fornita da mezzi elettronici;

3)

allertare il pilota remoto quando viene rilevato un pericolo e assisterlo nell’intento di evitare tale pericolo o di ridurne al minimo i potenziali effetti negativi.